Genitori

5 Settembre 2014

Procedura mobilità studentesca internazionale (aggiornamento a.s. 2014/15)

Premessa

Da diversi anni ormai il nostro istituto si occupa di programmi di scambi internazionali e, in particolare, alcuni nostri studenti hanno trascorso periodi di studio presso altre scuole all’estero, appoggiandosi ad organizzazioni del settore o in autonomia. La durata dell’esperienza di scambio è compresa fra i due mesi e l’intero anno scolastico ed è regolamentata dalle norme in allegato.In particolare si riporta uno stralcio della Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011, con le parti di maggior interesse evidenziate: 

Soggiorni di studio all’estero

Si richiama la C.M. n. 181 del 17.7.1997, concernente soggiorni di studio all’estero degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado, in base alla quale le esperienze di studio compiute all’estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l’alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l’alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all’estero, il Consiglio di classe competente, visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di una eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell’alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l’inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa. 

 In seguito all’esperienza maturata nel corso di questi anni e considerate le necessità che sono emerse, diventa necessario regolamentare tramite un progetto specifico e mirato le attività di monitoraggio e riammissione degli studenti del nostro istituto che trascorrono un soggiorno di studio all’estero. 

 Monitoraggio e riammissione degli studenti del nostro istituto che trascorrono un periodo di studio all’estero.

 Destinatari:

  • Studenti del nostro istituto che trascorrono un periodo scolastico all’estero.

Finalità:

  • Monitorare il soggiorno dei nostri studenti all’estero dal punto di vista didattico.
  • Facilitare il loro reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra

studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe.

  • Regolamentare le procedure e gli atti formali relativi al reinserimento, assicurando una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento e dell’attribuzione dei crediti.

Figure coinvolte e loro funzione:

Figure coinvolte

 

                                       Funzione

 

 

 

Segreteria

 

  • mantiene una anagrafica degli studenti all’estero o che andranno o sono stati all’estero;
  • raccoglie tutte le comunicazioni pervenute via posta, fax o e-mail e le inoltra al Referente per la mobilità studentesca.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente

per la mobilità studentesca.

 

In generale

  • coordina una linea di comportamento unitaria nei confronti di questi allievi in modo che i Consigli di Classe esprimano richieste e forniscano indicazioni omogenee sui contenuti e sulle competenze da acquisire e garantisce che non vi siano disparità di trattamento al rientro nella scuola tra allievi di varie classi o da un anno all’altro;
  • valorizza all’interno del nostro istituto l’esperienza dei partecipanti ai programmi di scambio e i materiali da loro prodotti o acquisiti nel corso dell’esperienza compiuta durante il periodo scolastico all’estero;
  • cura i contatti con i docenti coinvolti, i referenti dell’Organizzazione per gli Scambi, la scuola all’estero e le famiglie;
  • fornisce la modulistica e il materiale di supporto al C. di C.;
  • registra e archivia il lavoro svolto a memoria del percorso compiuto;
  • cura, in collaborazione con la Segreteria Studenti, una anagrafica degli studenti all’estero.

Prima della partenza dell’alunno

  • raccoglie dal Tutor, un insegnate designato dal consiglio di classe, la documentazione richiesta dall’Organizzazione per gli Scambi o dalla scuola all’estero e si preoccupa dell’archiviazione nella cartella personale dello studente.

Durante la sua assenza

  • raccoglie le eventuali comunicazioni, ne cura la messa a protocollo, ne consegna copia al Tutor e ne archivia copia nella cartella personale dello studente. 

Al rientro

  • insieme al Tutor, cura il processo di raccolta delle certificazioni di competenza e dei titoli acquisiti dallo studente all’estero e ne cura la traduzione in decimi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor o, in

sua assenza,

il

Coordinatore

di Classe

 Prima della partenza dell’alunno

  • informa il Referente per la mobilità studentesca dell’intenzione dello studente di partecipare ad un programma di studio all’estero;
  • concorda con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali per il proseguimento degli studi nel 5° anno  e ne informa l’alunno (progetto formativo) e compila i relativi moduli ricevuti dal referente;
  • cura la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante, inserendo, oltre ai dati tecnici sulla propria scuola, informazioni sulle discipline insegnate, sui sistemi di valutazione, sul corso di studi seguito dallo studente fino a quel momento, completo di materie e valutazione dell’anno scolastico precedente;
  • tiene informato il Referente per la mobilità studentesca sullo stato di avanzamento del processo, fornendo a quest’ultimo copia di tutta la documentazione.

Durante la sua assenza

  • tiene i contatti con lo studente all’estero e con la sua famiglia in Italia;
  • aggiorna il Referente per la mobilità studentesca e i colleghi del Consiglio di Classe sull’esperienza in atto;
  • cura la verbalizzazione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola

all’estero o dallo studente;

  • raccoglie le informazioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai contenuti degli stessi; relaziona al Consiglio di Classe che delibera le eventuali prove integrative – orali e non più di due scritte fra le materie di indirizzo_   cui sottoporre lo studente al rientro, nonché i contenuti ridotti di tali prove;
  • cura la comunicazione allo studente di quanto deliberato;
  • verbalizza le eventuali comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o dallo studente, curandone la messa a protocollo e ne consegna copia al Referente per la mobilità studentesca;
  • comunica allo studente prima del rientro il calendario del colloquio e dello svolgimento delle prove integrative.

Al rientro

  • raccoglie la certificazione di competenze e di titoli acquisiti dallo studente all’estero. Traduce in decimi, con il supporto del referente per la mobilità studentesca, le valutazioni estere per calcolare, in sede di C.di C., la fascia di livello per media conseguita ad uso di una corretta attribuzione del credito scolastico;
  • Segue il reinserimento nella classe.
 

Consiglio di

classe

In generale

  • segue il percorso formativo dello studente, attraverso i contatti tra la scuola italiana e quella straniera tenuti dal referente-tutor, al fine di facilitare la riammissione degli alunni italiani valorizzando le differenze, focalizzando ciò che di positivo è stato fatto e sostenendo lo studente nel colmare eventuali mancanze;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di

classe

  • riconosce e valuta le competenze acquisite durante l’esperienza di studio all’estero considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza.

Prima della partenza dell’alunno

  • · definisce e concorda con il docente tutor i contenuti disciplinari essenziali al proseguimento degli studi nel 5° anno (progetto formativo);
  • Fornisce al docente Tutor le informazioni per la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante.

Durante la sua assenza

  • · delibera le eventuali prove integrative – orali e non più di due scritte fra le materie di indirizzo_ cui sottoporre lo studente al rientro, nonché i contenuti ridotti, di tali prove;
  • · non indica alcun voto (neppure ‘NC’) sulle pagelle (1° e 2°quadrimestre).

Al rientro

  • nel mese di Settembre, durante la sessione degli esami per i debiti, sottopone lo studente ad un colloquio sulle discipline e sulle attività svolte, ma non rientranti nel curricolo italiano, e alle  prove integrative (orali e non più di due scritte fra le materie di indirizzo) necessarie  per l’attribuzione dei crediti nelle discipline non svolte all’estero

Eventuali altre prove utili al recupero parziale del curricolo potranno essere concordate in seno al primo consiglio di classe in corrispondenza del monitoraggio bimestrale (es. fine Novembre o fine Marzo in caso di semestre). Ogni recupero sarà finalizzato all’acquisizione dei dati fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento nella classe quinta.

 Rimane pregiudiziale, prima delle verifiche qui illustrate, che il C.d.C. operi  l’accertamento del superamento di eventuali debiti formativi pregressi, nei tempi e nei modi riservati a tutti gli alunni.  

  • utilizzando la certificazione di competenze e di titoli acquisiti dallo studente all’estero tradotta in decimi, nonchè l’esito del colloquio e delle prove integrative  calcola la fascia di livello per la media conseguita e attribuisce il credito scolastico e il credito formativo.

 

 

 

 

 

 

 

Lo Studente e la sua famiglia  

Prima della partenza

  • prendono accordi con il tutor per condividere e monitorare il progetto formativo ovvero i contenuti disciplinari essenziali per il proseguimento degli studi nel 5° anno e le competenze da acquisire durante il soggiorno all’estero (programmi minimi).

Durante la sua assenza

  • · mantengono contatti periodici obbligatori a scadenze da definire  con la scuola informandosi soprattutto sulle scadenze degli accertamenti previsti al rientro;
  • informano e garantiscono un’attiva collaborazione  per quanto riguarda la raccolta della documentazione di frequenza della scuola estera (atti burocratici) ed eventuali lavori svolti;

 · allo studente in particolare si consiglia la stesura di  relazioni improntate su queste tematiche: materie studiate nella scuola ospitante e motivi della scelta, metodi di verifica e valutazione, rapporto tra insegnanti e studenti, attività extracurricolari e discipline e  attività svolte, ma non rientranti nel curricolo italiano.

Al rientro

  • · lo studente contatta il docente tutor per gli ultimi accordi e sostiene il colloquio sui contenuti precedentemente illustrati  e le prove scritte (non più di due) e orali integrative definite dal C. d. C.;
  • · concorda con il docente tutor le date per le  eventuali altre prove utili al recupero parziale del curricolo.
 

 

Gruppo classe

Laddove possibile

  • · progetta lavori collettivi che potranno essere svolti a distanza anche utilizzando le nuove tecnologie.
  • · assume nuove responsabilità assistendo il compagno all’estero con attività di tutoring (condivisione degli appunti o di attività di facilitazione per il reinserimento)

 

Osservazioni sull’attribuzione del credito scolastico

 

Come si desume dalla normativa (vedi stralcio all’inizio del presente documento) , ed in particolare dalla comunicazione del 20 aprile 2011, l’esperienza di studio all’estero è, a tutti gli effetti, parte integrante del curriculum dello studente e sufficiente a permettere la sua riammissione alla classe quinta, ovviamente in presenza di risultati positivi certificati dalla scuola all’estero.

Infatti, le esperienze di studio all’estero “sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini , sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani”.

In altri termini, la valutazione finale e l’attribuzione dei crediti scolastici, relativi al periodo scolastico di riferimento, avvengono convertendo in decimi le valutazioni certificate dalla scuola all’estero,  calcolando la media basata su tali valutazioni e utilizzando tale media per l’attribuzione del credito scolastico.

Il Consiglio di Classe che  ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite dall’alunna/o durante l’esperienza di studio all’estero considerandola nella sua globalità, di valorizzare i punti di forza, attribuendole il credito previsto e facendone oggetto di valutazione, anche nell’esame di stato, ha la facoltà di deliberare eventuali prove integrative nelle materie previste nel suo percorso di studi non studiate nella scuola estera.

E’ quindi auspicabile che le famiglie optino per scuole con un curriculum affine ai corsi di studio del nostro istituto. In questo caso, l’accertamento si baserà su un colloquio generale (definito in precedenza)con i docenti del  consiglio di classe, al quale seguirà lo scrutinio finale con attribuzione del credito scolastico.

Nel caso in cui il piano degli studi all’estero si differenzia sensibilmente da quello italiano,i Consigli di Classe del nostro Liceo ritengono opportuno  verificare, con ulteriori prove, che lo studente, al rientro dall’esperienza all’estero, sia in grado di frequentare la classe successiva, in particolare la classe quinta e, quindi, di affrontare gli esami di Stato.

Per questo motivo, ogni consiglio di classe competente è tenuto a comunicare , tempestivamente, all’alunna/o, per il tramite del docente tutor, le eventuali prove integrative scritte  ( non più di due  fra le materie di indirizzo) e orali , che dovrà sostenere al rientro a Settembre durante la sessione degli esami di recupero. Oggetto di tali prove (scritte e orali) saranno i nuclei fondanti (contenuti minimi necessari) delle discipline predefiniti dai docenti coinvolti e comunicati allo studente dal docente tutor prima della partenza o durante la permanenza all’estero. 

Riferimenti normativi

Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011

Dipartimento per l’Istruzione – DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica

Oggetto: Titoli di studio conseguiti all’estero.

Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza (in quanto questa si riferisce a titoli di studio finali conseguiti in scuole estere (titolo 2). e conferma le indicazioni date nella CM 181 del 17.7.1997. Da segnalare il titolo V che “Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.

Circolare Ministeriale 119 – 17 marzo 2000

Oggetto: Scambi educativi con l’estero.

Stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all’effettuazione di scambi educativi con l’estero.

Circolare Ministeriale 59 – 1 agosto 2006

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE- DGAI Prot. INT/ 5863 / 06-04

Oggetto: Mobilità studentesca internazionale in ingresso.

Conferma le indicazioni fornite nella CM 181 del 17 marzo 1997 (Mobilità giovanile) e invita gli organi collegiali ad illustrare l’esperienza di ospitalità di giovani stranieri nella programmazione didattica.

Circolare Ministeriale 236 – 8 ottobre 1999

PROT. N. 12777/B/1/A

Oggetto: Mobilità studentesca internazionale ed esami di Stato.

Conferma la CM 181, stabilisce l’attribuzione dei crediti scolastici che riconoscano il valore globale dell’esperienza, chiarisce che possono partecipare anche alunni con debito formativo.

Circolare Ministeriale 455 – 18 novembre 1998

Oggetto: Scambi educativi con l’estero.

Conferma la validità della circolare 358 e semplifica la modulistica.

Circolare Ministeriale 181 – 17 marzo 1997

DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI – DIV. III PROT. N. 1108/36-3 Roma

Oggetto: Mobilità studentesca internazionale.

Riconosce la validità delle esperienze di studio all’estero e invita il consiglio di classe ad acquisire dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui programmi di studio e sul sistema di valutazione per deliberare sulla riammissione dell’alunno nella sua scuola di origine.

Stabilisce inoltre che, ai fini della valutazione delle esperienze di ospitalità degli studenti stranieri, il Consiglio di Classe rilasci un attestato di frequenza da cui risulti l’attività didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall’alunno straniero.

Circolare Ministeriale 358 – 23 luglio 1996

Oggetto: Scambi educativi con l’estero

Distingue gli scambi dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e stabilisce le procedure di attuazione.

DL 297/16041994 – art. 192 comma 3° – 16 aprile 1994

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il Consiglio di Classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate nello stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.

DL 297/16041994 – art. 200 comma 10° – 16 aprile 1994

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.

Legge 645/09081954 – art. 17 – 9 agosto 1954

Prevede l’esenzione dalle tasse scolastiche per gli studenti stranieri.

“Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali di istruzione media ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia, sono dispensati dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge. (…)”

 

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Nicolina Francavilla

La Docente Referente

Prof.ssa Patrizia Rega

 

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