5 Settembre 2014
Procedura mobilità studentesca internazionale (aggiornamento a.s. 2014/15)
Premessa
Da diversi anni ormai il nostro istituto si occupa di programmi di scambi internazionali e, in particolare, alcuni nostri studenti hanno trascorso periodi di studio presso altre scuole all’estero, appoggiandosi ad organizzazioni del settore o in autonomia. La durata dell’esperienza di scambio è compresa fra i due mesi e l’intero anno scolastico ed è regolamentata dalle norme in allegato.In particolare si riporta uno stralcio della Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011, con le parti di maggior interesse evidenziate:
Soggiorni di studio all’estero
Si richiama la C.M. n. 181 del 17.7.1997, concernente soggiorni di studio all’estero degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado, in base alla quale le esperienze di studio compiute all’estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l’alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l’alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi all’estero, il Consiglio di classe competente, visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di una eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell’alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l’inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa. |
In seguito all’esperienza maturata nel corso di questi anni e considerate le necessità che sono emerse, diventa necessario regolamentare tramite un progetto specifico e mirato le attività di monitoraggio e riammissione degli studenti del nostro istituto che trascorrono un soggiorno di studio all’estero.
Monitoraggio e riammissione degli studenti del nostro istituto che trascorrono un periodo di studio all’estero.
Destinatari:
- Studenti del nostro istituto che trascorrono un periodo scolastico all’estero.
Finalità:
- Monitorare il soggiorno dei nostri studenti all’estero dal punto di vista didattico.
- Facilitare il loro reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra
studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe.
- Regolamentare le procedure e gli atti formali relativi al reinserimento, assicurando una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento e dell’attribuzione dei crediti.
Figure coinvolte e loro funzione:
Figure coinvolte
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Funzione
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Segreteria
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Referente per la mobilità studentesca.
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In generale
Prima della partenza dell’alunno
Durante la sua assenza
Al rientro
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Tutor o, in sua assenza, il Coordinatore di Classe |
Prima della partenza dell’alunno
Durante la sua assenza
all’estero o dallo studente;
Al rientro
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Consiglio di classe |
In generale
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Consiglio di classe |
Prima della partenza dell’alunno
Durante la sua assenza
Al rientro
Eventuali altre prove utili al recupero parziale del curricolo potranno essere concordate in seno al primo consiglio di classe in corrispondenza del monitoraggio bimestrale (es. fine Novembre o fine Marzo in caso di semestre). Ogni recupero sarà finalizzato all’acquisizione dei dati fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento nella classe quinta. Rimane pregiudiziale, prima delle verifiche qui illustrate, che il C.d.C. operi l’accertamento del superamento di eventuali debiti formativi pregressi, nei tempi e nei modi riservati a tutti gli alunni.
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Lo Studente e la sua famiglia |
Prima della partenza
Durante la sua assenza
· allo studente in particolare si consiglia la stesura di relazioni improntate su queste tematiche: materie studiate nella scuola ospitante e motivi della scelta, metodi di verifica e valutazione, rapporto tra insegnanti e studenti, attività extracurricolari e discipline e attività svolte, ma non rientranti nel curricolo italiano. Al rientro
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Gruppo classe |
Laddove possibile
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Osservazioni sull’attribuzione del credito scolastico
Come si desume dalla normativa (vedi stralcio all’inizio del presente documento) , ed in particolare dalla comunicazione del 20 aprile 2011, l’esperienza di studio all’estero è, a tutti gli effetti, parte integrante del curriculum dello studente e sufficiente a permettere la sua riammissione alla classe quinta, ovviamente in presenza di risultati positivi certificati dalla scuola all’estero.
Infatti, le esperienze di studio all’estero “sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini , sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani”.
In altri termini, la valutazione finale e l’attribuzione dei crediti scolastici, relativi al periodo scolastico di riferimento, avvengono convertendo in decimi le valutazioni certificate dalla scuola all’estero, calcolando la media basata su tali valutazioni e utilizzando tale media per l’attribuzione del credito scolastico.
Il Consiglio di Classe che ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite dall’alunna/o durante l’esperienza di studio all’estero considerandola nella sua globalità, di valorizzare i punti di forza, attribuendole il credito previsto e facendone oggetto di valutazione, anche nell’esame di stato, ha la facoltà di deliberare eventuali prove integrative nelle materie previste nel suo percorso di studi non studiate nella scuola estera.
E’ quindi auspicabile che le famiglie optino per scuole con un curriculum affine ai corsi di studio del nostro istituto. In questo caso, l’accertamento si baserà su un colloquio generale (definito in precedenza)con i docenti del consiglio di classe, al quale seguirà lo scrutinio finale con attribuzione del credito scolastico.
Nel caso in cui il piano degli studi all’estero si differenzia sensibilmente da quello italiano,i Consigli di Classe del nostro Liceo ritengono opportuno verificare, con ulteriori prove, che lo studente, al rientro dall’esperienza all’estero, sia in grado di frequentare la classe successiva, in particolare la classe quinta e, quindi, di affrontare gli esami di Stato.
Per questo motivo, ogni consiglio di classe competente è tenuto a comunicare , tempestivamente, all’alunna/o, per il tramite del docente tutor, le eventuali prove integrative scritte ( non più di due fra le materie di indirizzo) e orali , che dovrà sostenere al rientro a Settembre durante la sessione degli esami di recupero. Oggetto di tali prove (scritte e orali) saranno i nuclei fondanti (contenuti minimi necessari) delle discipline predefiniti dai docenti coinvolti e comunicati allo studente dal docente tutor prima della partenza o durante la permanenza all’estero.
Riferimenti normativi
Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011
Dipartimento per l’Istruzione – DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica
Oggetto: Titoli di studio conseguiti all’estero.
Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza (in quanto questa si riferisce a titoli di studio finali conseguiti in scuole estere (titolo 2). e conferma le indicazioni date nella CM 181 del 17.7.1997. Da segnalare il titolo V che “Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.
Circolare Ministeriale 119 – 17 marzo 2000
Oggetto: Scambi educativi con l’estero.
Stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all’effettuazione di scambi educativi con l’estero.
Circolare Ministeriale 59 – 1 agosto 2006
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE- DGAI Prot. INT/ 5863 / 06-04
Oggetto: Mobilità studentesca internazionale in ingresso.
Conferma le indicazioni fornite nella CM 181 del 17 marzo 1997 (Mobilità giovanile) e invita gli organi collegiali ad illustrare l’esperienza di ospitalità di giovani stranieri nella programmazione didattica.
Circolare Ministeriale 236 – 8 ottobre 1999
PROT. N. 12777/B/1/A
Oggetto: Mobilità studentesca internazionale ed esami di Stato.
Conferma la CM 181, stabilisce l’attribuzione dei crediti scolastici che riconoscano il valore globale dell’esperienza, chiarisce che possono partecipare anche alunni con debito formativo.
Circolare Ministeriale 455 – 18 novembre 1998
Oggetto: Scambi educativi con l’estero.
Conferma la validità della circolare 358 e semplifica la modulistica.
Circolare Ministeriale 181 – 17 marzo 1997
DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI – DIV. III PROT. N. 1108/36-3 Roma
Oggetto: Mobilità studentesca internazionale.
Riconosce la validità delle esperienze di studio all’estero e invita il consiglio di classe ad acquisire dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui programmi di studio e sul sistema di valutazione per deliberare sulla riammissione dell’alunno nella sua scuola di origine.
Stabilisce inoltre che, ai fini della valutazione delle esperienze di ospitalità degli studenti stranieri, il Consiglio di Classe rilasci un attestato di frequenza da cui risulti l’attività didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall’alunno straniero.
Circolare Ministeriale 358 – 23 luglio 1996
Oggetto: Scambi educativi con l’estero
Distingue gli scambi dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e stabilisce le procedure di attuazione.
DL 297/16041994 – art. 192 comma 3° – 16 aprile 1994
Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.
Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il Consiglio di Classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate nello stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.
DL 297/16041994 – art. 200 comma 10° – 16 aprile 1994
Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
Legge 645/09081954 – art. 17 – 9 agosto 1954
Prevede l’esenzione dalle tasse scolastiche per gli studenti stranieri.
“Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali di istruzione media ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia, sono dispensati dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge. (…)”
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicolina Francavilla
La Docente Referente
Prof.ssa Patrizia Rega
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