10 Ottobre 2024
Circ. n. 052 – Assenze scuola secondaria di 2° grado e relative deroghe – a.s. 2024/25
Agli studenti
Ai genitori
Ai Docenti
Oggetto – Assenze scuola secondaria di 2° grado e relative deroghe – a.s. 2024/25
La frequenza scolastica è obbligatoria: “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi” (Art. 3, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 122/2009, per la scuola secondaria di II grado, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore individuale annuo, comprensivo di tutte le discipline previste dall’ordinamento.
Il monte ore annuo di frequenza minimo utile per la validità dell’anno scolastico è il seguente:
- Classi 1° e 2°, tutti gli indirizzi: 891 ore di monte ore individuale annuo, di cui i 3/4 corrispondono a 668 ore (limite max di assenze 223 ore); per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: 858 ore di monte ore, ore di frequenza minimo 643 ore (limite max di assenze 215 ore);
- Classi 3°, 4° e 5°, tutti gli indirizzi ad esclusione del classico: 990 ore di monte ore individuale annuo, di cui i 3/4 corrispondono a 742 ore (limite max di assenze 248 ore); per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: 957 ore di monte ore, ore di frequenza minimo 718 ore (limite max di assenze 239 ore);
- Classi 3°, 4° e 5° classico: 1023 ore di monte ore individuale annuo, di cui i 3/4 corrispondono a 767 ore (limite max di assenze 256 ore); per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: 990 ore di monte ore individuale annuo, di cui i 3/4 corrispondono a 742 ore (limite max di assenze 248 ore).
Il nostro Istituto, come previsto dal Dpr. 122/09, art. 14, c.7, sulla base di un’apposita delibera del Collegio docenti approvata in data 8 ottobre 2024, riconosce le seguenti casistiche per le quali è prevista la possibilità di una deroga, consentendo così di abbassare il monte ore individuale annuo di assenze al di sotto del 25% massimo:
- ricoveri continuativi o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in ente ospedaliero o altri luoghi di cura, debitamente certificati;
- assenze continuative o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in casa e senza ricovero ospedaliero, documentate da certificato medico;
- terapie e/o cure programmate e debitamente documentate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione a competizioni sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- per le classi quarte e quinte, partecipazione ad un open day per l’orientamento universitario debitamente documentata;
- partecipazione ad esami di certificazioni linguistiche debitamente documentata;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge 516/1988, intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989, intesa con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
- limitatamente ad un giorno per il corrente anno scolastico, in caso di festività di minoranze religiose;
- gravi motivi familiari (per es. separazioni di genitori, malattie di congiunti, lutti, viaggi nei paesi d’origine), mediante dichiarazione della famiglia, limitatamente ad un monte ore corrispettivo ad un massimo di una settimana di scuola, ovvero 27 ore per il biennio, 30 ore per il triennio degli indirizzi scientifico, linguistico, scienze umane, opzione socio-economica e 31 ore per il triennio indirizzo classico.
Le motivazioni devono essere sempre debitamente dichiarate e documentate.
Si ricorda, comunque, che le deroghe previste valgono a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e che il mancato conseguimento del limite annuo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
Si precisa che la deroga si applicherà nello scrutinio finale esclusivamente in caso di superamento del limite massimo di assenze e non comporta la cancellazione delle assenze stesse, che saranno regolarmente riportate sul registro e sulla pagella.
Il Dirigente scolastico
Prof Roberto Garroni
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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