23 Maggio 2012
Circ. 259 – Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli studenti – art. 14 dpr 122/2009
Si richiamano all’attenzione degli studenti e delle famiglie e a quella dei docenti, per le loro competenze, le disposizioni ministeriali e le deliberazioni del Collegio Docenti, già rese note dall’anno scorso, relativamente alla questione in oggetto.
La C.M.n. 20 del 04/03/2011 ha definito la materia relativa alla validità dell’anno scolastico in relazione agli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009.
– Si precisa che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Si chiarisce che il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Pertanto, data l’importanza della materia e le implicazioni che riguardano l’esito dello scrutinio finale, si riportano in allegato le tabelle che indicano, per ciascun indirizzo del nostro Liceo, il monte ore di assenza consentito.
Le disposizioni prevedono anche che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale”.
Il Collegio Docenti del “Virgilio” ha stabilito (delibera permanente) di considerare, ai fini della deroga eventuale, le seguenti situazioni che comportino assenze:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
Milano, 23 maggio 2012 La Dirigente Scolastica
prof.ssa Nicolina Francavilla
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