27 Marzo 2014
Circ. 220 – Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
Si ricorda che GLI STUDENTI NON POSSONO SUPERARE UN LIMITE MASSIMO DI ASSENZE, affinché venga riconosciuta per loro la validità dell’anno scolastico.
Si richiamano all’attenzione di studenti, famiglie e docenti, per le loro competenze, le disposizioni ministeriali e la deliberazione del Collegio Docenti.
LIMITI DELLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO E CASI DI DEROGA
– Visto il D.P.R. 122/2009 – Regolamento sulla valutazione degli alunni- che all’art.14, comma 7 recita:
“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e’ prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”;
– Considerato che la C.M. n. 20 del 04/03/2011 ha chiarito che il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina,
il Collegio Docenti
1. ha definito, sulla base degli attuali piani di studio, per ciascun indirizzo del nostro Liceo, il limite di assenze consentito nei diversi anni di corso, riportandolo nelle tabelle allegate;
2. in relazione alla possibilità di stabilire deroghe straordinarie a tali limiti per casi eccezionali e debitamente documentati, ha stabilito di considerare le seguenti situazioni che comportino assenze continuative:
- gravi motivi di salute e patologie, adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- gravi motivi personali e/o di famiglia, comunicati in via riservata alla Presidenza, che saranno oggetto di valutazione in sede di Consiglio di classe;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (in tal caso è richiesta una comunicazione riservata alla Presidenza).
Si ribadisce che, secondo la norma sopra citata, tali deroghe sono ammissibili per le assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
In conclusione si dispone che dell’accertamento del superamento del limite di assenze consentito e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame è responsabile il Consiglio di classe, che ne dà atto motivatamente nel verbale di scrutinio.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicolina Francavilla
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